mercoledì 29 luglio 2009

-TESSERATI, +TIFOSI

 
Come era prevedibile, molte tifoserie italiane si sono mosse contro questo ennesimo scempio che così come è stato concepito finirebbe solo per svuotare forse definitivamente gli stadi dal tifo. Andiamo a vedere più nel dettaglio i perchè ed i per come dell'iniziativa. Partendo intanto dal principio, ovvero dove è nata l'idea.
STORIA. Gli anni '80 in Inghilterra evidenziano l'aumento della repressione nei confronti dei cosiddetti hooligans, aumento attuato attraverso tre vie: l'inasprimento delle leggi per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni calcistiche, l'irrigidimento dei magistrati di fronte a reati di questo tipo, l'introduzione della “membership card”. Sotto il primo profilo la condotta criminosa cominciava ad essere inquadrata secondo parametri edittali di pena diversi a seconda del contesto in cui veniva posta in essere: lanciare una monetina a Trafalgar Square comportava una multa di una manciata di £, mentre lanciarla allo Stanford Bridge (stadio del Chelsea FC) comportava una pena detentiva ed un giudizio accelerato che in Italia chiameremmo “per direttissima”. Parimenti iniziava a cambiare anche l'applicazione in concreto della pena: se nel corso degli anni '70 l'arrestato allo stadio riacquistava la libertà dopo una notte in cella di sicurezza e con il pagamento di una multa, ecco che la rissa tra Manchester United e West Ham sul traghetto diretto in Europa veniva per la prima volta punita con sei anni di reclusione (sentenza storica che ha fatto però da punto di riferimento per molte altre successive pronunce). Il Chelsea FC fu società pilota nell'introduzione della “membership card”: una sorta di affiliazione al grande mondo dei Chelsea fans che nella sua concretezza, però, diventava un presupposto indefettibile per acquistare l'abbonamento alla stagione sportiva oppure il biglietto per la singola partita. Trattandosi di una sorta di contratto normato dalla disciplina civilistica britannica, la società Chelsea FC poteva rifiutarsi di concedere la “membership card” a singoli tifosi che risultavano non graditi, ad esempio, per pregresse intemperanze o comportamenti connotati da violenza/ubriachezza. 

COS'E' LA TESSERA DEL TIFOSO? Esteticamente appare come un vero e proprio bancomat/carta di credito. Ha la funzione di regolamentare preventivamente l'accesso agli stadi. Solo chi ha i requisiti necessari per acquistare la tessera del tifoso, poi potrà avere il diritto di acquisire l'abbonamento stagionale o il biglietto per la singola partita. Sotto il profilo strettamente giuridico è un contratto tra singolo tifoso e società organizzatrice dell'evento sportivo che può essere la stessa società sportiva (ad es. Udinese Calcio) ovvero la società di capitali preposta (ad es. Milan Entrateinment spa). E' chiaro che l'intenzione in seno al Ministero degli Interni ed alle Federazioni professionistiche italiane sia quello di diffondere il più possibile la tessera a partire dalla prossima stagione. Così il Ministro Maroni (31/10/08): "In futuro si dovrebbe entrare allo stadio solo con l'abbonamento o con questo tesserino che garantisce chi è il tifoso - ha spiegato il ministro -. Vogliamo che tutte le squadre facciano investimenti in questo senso: capisco che è un sacrificio, ma noi le supporteremo e non accadra' che all'ultimo giorno qualcuno chieda un rinvio. Se le squadre non daranno seguito al progetto rimarranno penalizzate". Lombardo LegaPro (22/04/09) “sarà ufficialmente adottata dalla prossima stagione”. Incuriosiscono le dichiarazioni di Macalli (Presidente LegaPro) -21/04/09-: “Abbiamo 15 stadi a norma in Prima Divisione e 10 in Seconda Divisione, speriamo di risolvere il problema sicurezza negli stadi con la Tessera del Tifoso”. Cioè: risolviamo il problema sicurezza diminuendo l'afflusso allo stadio.... 

COME LA DIPINGONO. Dalle determinazioni dell'osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e sul sito della prima Tessera del Tifoso già in vigore (Cuore Rossonero per l'AC Milan) emerge l'intento di "creare una tifoseria selezionata”, di non far subire ai “veri sportivi” le restrizioni sulle trasferte (già applicato per Atalanta- Inter , Napoli- Milan e Catania- Milan ad es. ove hanno potuto seguire la squadra in trasferta solo i tifosi muniti di Tessera del Tifoso) , di rafforzare la fidelizzazione al club di appartenenza con accumulo di punti ed agevolazioni per acquisti d biglietti futuri o altri premi (stumento di loyalty). Questi i toni trionfalistici con cui viene presentata Cuore Rossonero all'interno del sito internet (www.cuorerossonero.acmilan.com): 
Entra a far parte della grande Famiglia Rossonera! A cosa da diritto

• al possessore non si applicano le eventuali restrizioni alla vendita dei biglietti;
• vengono snellite sia le procedure di acquisto dei biglietti che quelle di accesso allo stadio, attraverso la creazione di varchi dedicati;
• è favorita la concessione di facilitazioni, privilegi e/o benefici da parte delle società (accumulo di punti, diritto di prelazione per l’acquisto di biglietti, convenzioni con altre società private come Ferrovie dello Stato, Autogrill, sponsor, ecc.).
I vantaggi per la sicurezza:
• permette di “costituire” la categoria degli spettatori “ufficiali”;
• garantisce l’aumento degli standard di sicurezza del pubblico, perché esclude dagli impianti i soggetti sottoposti a Daspo o a condanne per reati da stadio;
• consente alle società sportive di avviare rapporti “virtuosi” con le tifoserie ufficiali, soprattutto per le trasferte;
• nel tempo determinerà la costituzione, nell’ambito delle Società Sportive, dei c.d. “dipartimenti dei tifosi” che in altri grandi club europei hanno trovato applicazione con apprezzabili risultati.

I FONDAMENTI NORMATIVI DELLA TESSERA. Troviamo l'articolo che, di fatto, istituisce la Tessera del Tifoso all'interno della Legge Amato (art. 9 L. 41/2007), ma vi sono importanti spunti applicativi anche nelle determinazioni dell'Osservatorio dd 23/04/08 e 31/10/08. Infine il Milan Entrateinment spa ha regolamentato ulteriormente sulle pagine del sito Cuore Rossonero la prima tessera di fidelizzazione italiana.
Art. 9 Legge Amato (41/07): “E' fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili dell'emissione, distribuzione, vendita e cessione del titolo di accesso di cui al DM 06/06/05 del Ministro dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 30/06/05, di mettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive”.
Sembra chiaro dal tenore letterale dell'articolo che il tifoso che in passato è stato raggiunto da DASPO o che è stato condannato per reati “da stadio” anche con una sentenza non definitiva non potrà mai più acquistare la Tessera del Tifoso e di conseguenza mai più accedere allo stadio.
La formulazione dell'art. 9 l. 41/07 fa sorgere numerose perplessità e non permette di chiarire quale sia stata effettivamente l'intenzione del legislatore.
Saltano in mente subito una serie di quesiti che la semplice lettura dell'articolo non permettono di risolvere: è giusto che un tifoso, raggiunto da DASPO della durata di un anno nel lontano 1991 e regolarmente scontato, non possa, oggi, acquistare la Tessera del Tifoso? Cosa succede, invece, ai tifosi daspati in passato e che magari hanno vinto il ricorso al Tar con conseguente annullamento del divieto d'accesso allo stadio? Possono comprare la tessera coloro i quali hanno avuto una sentenza di condanna di primo grado (ad es. per lancio pericoloso di oggetti allo stadio) ma poi sono stati assolti dalla Corte d'Appello o dalla Corte di Cassazione? Potrà ancora entrare in uno stadio chi ha patteggiato la pena?
Una lettura così severa dell'art. 9 però sembra smentita dalle determinazioni dell'Osservatorio e dal Regolamento applicativo di Cuore Rossonero che correggono il tiro indicando come esclusi dalla possibilità di acquistare la Tessera del Tifoso solo coloro che hanno in corso al momento dell'acquisto un DASPO (e la cosa è ovvia...) ma non aggiungono nulla sul punto sentenze di condanna anche non definitive.
Così nel documento finale denominato “Programma Tessera del Tifoso” approvato dall'Osservatorio il 23/04/08, a pag. 17 in relazione alle esclusioni: “coloro i quali siano destinatari di provvedimenti di divieto d'accesso allo stadio o condannati anche in via non definitiva per reati da stadio”. Importante che sia stato scritto “siano destinatari” e non “siano stati destinatari” come nell'art. 9 legge Amato.
Così all'interno del Regolamento di Cuore Rossonero: “L'abbonamento non sarà emesso a: -soggetti che sono sottoposti a provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (cosiddetto DASPO), - soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive”.
Così il dott. Masucci (O.N.M.S) in una intervista a Il Romanista: “Per i DASPO parliamo invece solo di quelli in atto”.
Ma al di là delle singole interpretazioni da parte, il dato normativo dell'art. 9 l. 41/07 è chiaro e non ammette deroghe: chi ha avuto in passato una diffida o chi è stato condannato anche nel solo primo grado non potrà più acquistare la Tessera del Tifoso.
E' utile chiarire che saranno le locali Questure a comunicare alle società i soggetti che non potranno comprare la Tessera del Tifoso (è probabile che ad ogni richiesta di acquisto la società invii il nominativo in Questura per uno screening sulla sua “carriera” di tifoso). Verrà redatta una black list che sarà aggiornata progressivamente. I possessori della Tessera del Tifoso che dovessero macchiarsi di condotte antisportive durante la stagione in corso subirebbero l'immediata revoca tramite lettera racc ar che ne intima la restituzione e successivamente attraverso la smagnetizzazione della stessa .. 

I PROFILI DI CRITICITA' DELLA NORMA. La Tessera del Tifoso diviene così una sorta di “schedatura di massa” e provocherà una traumatica eliminazione della stragrande maggioranza degli ultras. Al di là dell'enfasi: giuridicamente reintroduce cupi profili eliminati da tempo dal nostro ordinamento con l'abrogazione della “pericolosità presunta” e contestualmente raggira ogni dimensione temporale data dalla legge stessa al DASPO.

Per capire cosa accadrà dobbiamo fare degli esempi: L'art. 6 c. 5 della legge 401/89 afferma che il divieto d'accesso agli stadi dura da uno a cinque anni e l'esatta determinazione della durata spetta al Questore in forza del suo potere discrezionale.
Lo stesso comma afferma che in caso di intervento dell'autorità giudiziaria (proscioglimento, archiviazione, assoluzione etc...) nel procedimento penale presupposto del DASPO lo stesso decreto questorile di divieto d'accesso agli stadi deve essere revocato.
Ora, se passa la tesi dell'art. 9 l. 41/07 nessuna persona che ha avuto un DASPO potrà mai acquistare la Tessera del Tifoso e pertanto si trova DIFFIDATO A VITA, anche se ha scontato regolarmente la diffida ad es. otto anni prima. Il tutto “in barba” all'art. 6 c. 5 l. 401/89 che indica la durata massima del DASPO e rassicura il tifoso innanzi ad eventuali errori della Polizia (in sostanza, se ti assolve il Giudice ti faccio revocare il DASPO e torni subito allo stadio....). Se passa la tesi più rigida prevista dall'art. 9 l. 41/07 si avranno altri incredibili esempi di DIFFIDATI A VITA: chi ha patteggiato un reato da stadio (sebbene non sia una condanna in senso stretto), chi è stato condannato in primo grado ma assolto in Appello o in Cassazione, chi è stato “daspato” ma poi assolto nel procedimento penale innanzi al Giudice o archiviato dal PM, chi è stato diffidato ed ha vinto il ricorso al TAR o al Consiglio di Stato, chi è stato diffidato per tre mesi (possibile fino all'introduzione del nuovo art. 6 c. 5 con la Legge Amato) e non aveva interesse ad impugnare poiché il periodo sarebbe decorso durante la pausa dei campionati.... chi non è mai stato enunciato o condannato e nemmeno raggiunto da un DASPO ma subisce di punto in bianco la notifica di una diffida cosiddetta “preventiva” basata sull'ultimo capoverso dell’art. 6 c. 1 l. 401/89 come introdotto dalla Novella Amato: “Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse”. 

CHE FARE? Modificare l'art. 9 l. 41/07 disponendo che la tessera del tifoso non possa essere rilasciata a coloro i quali hanno DASPO in corso o a chi ha subito condanne per reati da stadio negli ultimi 5 anni purchè non abbia già scontato il DASPO per lo stesso episodio
Ricorrere in sede civile avverso ogni diniego o revoca della Tessera del Tifoso.
Sensibilizzare le singole società affinchè non aderiscano al progetto. 

COME SENSIBILIZZARE LE SOCIETA'? Gli avvocati promotori dell'iniziativa "No alla tessera del tifoso" hanno steso un documento da inviare alle proprie società in cui si spiegano le motivazioni di questo dissenso e si chiede di non adottare la tessera fino a quando non verranno apportate le opportune modifiche all'articolo 9. Ora, le obiezioni le conosco... "Eh ma la cosa non ci riguarda direttamente...", "Eh, ma le intenzioni comunque non sono queste..." "Eh ma non possiamo farci niente...", sappiate tutti voi che pensate ciò che di buone intenzioni sono lastricate le pareti dell'inferno, ed in particolare qui a Padova sappiamo benissimo quanto queste "buone intenzioni" vengono utilizzate poi contro la tifoseria stessa alla prima occasione utile, pertanto sarebbe utile muoversi per tempo prima che sia tardi, e non facciamo l'errore di pensare che veramente "la cosa non ci riguardi", che abbiamo visto come Padova in termini repressivi sia usata come città-laboratorio e quindi sia la prima a sperimentare l'applicazione di certe norme. Sul fatto che "non possiamo farci niente" invece, è sicuramente vero nel momento che non facciamo niente e lasciamo che le cose vadano come debbono andare: già il fatto di rompere i coglioni e di sensibilizzare la società su un problema comunque reale e su un rischio possibile di disaffezionamento è un'ottima cosa!
Di seguito, pubblico il testo della lettera. Potete scaricarla in formato pdf direttamente da qui oppure cliccando sul pulsante in alto. Una volta scaricata, la lettera va inviata alla propria società, quindi a: Calcio Padova S.p.a. -  Ufficio Marketing c.a. sig. Gianni Potti - Viale Nereo Rocco 60 - 35135 Padova, è consigliabile farlo via posta per una pura questione di visibilità.... Ma se uno preferisce la posta elettronica, l'indirizzo a cui inoltrare la lettera è potti@padovacalcio.it

Ecco il testo da riportare: 

Spettabile Società,
la tessera del tifoso sarà in futuro l’unico titolo di accesso agli impianti sportivi e, per volere del Ministro Maroni, dalla stagione prossima sarà obbligatoria in quasi tutti gli stadi di serie A e B. Per il momento prima e seconda divisione sembrano avere un anno di tregua visto che molti impianti non sono a norma. Non sostituirà soltanto l’abbonamento ma sarà anche il supporto su cui caricare il biglietto delle singole partite e andrà sostituire qualsiasi titolo cartaceo.
La differenza con quanto conosciamo già oggi è che per averla servono dei requisiti e non sarà rilasciata a chiunque ne faccia richiesta come succede da oltre cento anni nel mondo del calcio e dello sport.
Il nodo principale che si cela dietro la tessera del tifoso è l’art. 9 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 che disciplina il rilascio dei titoli di accesso da parte delle società, che di seguito riportiamo: 
Art. 9. Nuove prescrizioni per le societa' organizzatrici di ompetizioni riguardanti il gioco del calcio
1. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.n definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Quindi la formulazione dell’articolo prevede che:
1) chiunque abbia avuto, anche in passato, un daspo, non potrà avere la tessera.
Questo significa che se nel 1991 un tifoso ha avuto un daspo di un anno, e lo ha scontato, non potrà mai più andare allo stadio. Anche se nel frattempo è diventato una persona matura, se non è recidivo e via dicendo. Addirittura, anche se è stato assolto nel procedimento penale che ha dato origine al daspo!
2) chiunque ha avuto una condanna, anche solo in primo grado, per reati “da stadio”, non potrà avere la tessera del tifoso.
Questo significa che se nel 1989 – venti anni – fa – un soggetto ha commesso un reato da stadio e per quello è stato condannato non potrà avere la tessera del tifoso.
L’assurdità è che un delinquente comune può essere riabilitato dopo tre anni, un tifoso di calcio mai!
L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive si è affrettato a chiarire che:
a) in ordine ai daspo, la tessera non verrà rilasciata a chi ha un daspo in corso;
b) in ordine alle condanne, non verrà rilasciata a chi ha avuto una condanna, anche di primo grado, negli ultimi 5 anni.
Ma l’Osservatorio deve seguire la legge non può crearne di proprie, così assisteremo a disparità di interpretazione della norma da città a città.
NOI CHIEDIAMO SOLAMENTE LA MODIFICA DELL’ARTICOLO 9 IN QUESTO SENSO:
a) la tessera del tifoso non potrà essere rilasciata a chi ha un daspo in corso (mentre l’art. 9 prevede che non la possa avere anche chi ha avuto un daspo);
b) la tessera del tifoso non potrà essere rilasciata a chi ha avuto una condanna, anche non definitiva, negli ultimi 5 anni, purché per lo stesso fatto non abbia già scontato il daspo.
Queste le ragioni del NO ALLA TESSERA DEL TIFOSO.
Distinti saluti.
 
 
Il costo di tale operazione è di un bollo da 0,75 €, più carta e busta. Totale poco più o poco meno di un euro. Vogliamo fare i rabbini come sempre anche su una cosa così importante?
A scanso di equivoci io ho fatto entrambe le cose, cioè ho inviato sia una mail che una lettera per posta ordinaria... Una cosa importante: stampate e fate girare anche a chi non è raggiungibile da internet!

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